Come funziona?

Per fare richiesta bisogna accedere al portale INPS con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e usare uno dei seguenti metodi:

scrivere nella barra di ricerca “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, cliccare sul pulsante “cerca” e selezionare il risultato corrispondente. Nella nuova pagina selezionare poi “Contributo per sessioni di psicoterapia”;
nella prima pagina del portale INPS compare già il box del servizio “Contributo per sessioni di psicoterapia”, cliccatelo e verrete portati direttamente al servizio per effettuare la domanda;
se non trovate l’indicazione sulla homepage del sito dell’INPS potete utilizzare questo link https://www.inps.it/prestazioni-servizi/servizio/3181:
oppure potete fare richiesta del “bonus” utilizzando il telefono e chiamando il Contact Center Integrato, mediante il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o 06/164164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Quando si potrà richiedere il contributo?
Dal 25 luglio al 24 ottobre 2022

Chi lo può richiedere?
Tutti i cittadini, residenti in Italia, in possesso di un ISEE in corso di validità e di valore non superiore a 50.000 euro

Che valore avrà il “bonus”?
Per ciascun cittadino potrà essere erogato un contributo massimo di 600 euro che sarà modulato in base all’ISEE del richiedente secondo la seguente logica:
in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
in presenza di ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
in caso di ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Ogni cittadino potrà fare domanda, oltre che per se stesso, anche:
per conto di un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.

Cosa succede dopo aver fatto domanda per il contributo?
Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande saranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma, tenendo conto del valore ISEE e, a parità di valore ISEE, dell’ordine di presentazione. L’esito della richiesta verrà altresì notificato tramite SMS e/o mail ai soggetti richiedenti ai recapiti indicati in domanda e sarà consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda, in particolare, nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.

Cosa succede se la domanda di contributo viene accolta?
In caso di accoglimento della domanda, verrà reso disponibile il relativo provvedimento con l’indicazione dell’importo del beneficio e del codice univoco associato da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia.

Il cittadino assegnatario del contributo quanto tempo avrà per utilizzarlo?
Il beneficiario avrà 180 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento della graduatoria, per usufruire del bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia con l’utilizzo del codice univoco.

Una volta entrati nelle graduatorie ricevuto il codice univoco cosa dovrà fare il cittadino per usufruire del bonus?
dovrà proseguire o iniziare un percorso di psicoterapia assicurandosi che il proprio terapeuta compaia nella lista dei professionisti aderenti all’iniziativa stilata dall’INPS;
dovrà comunicare a tale professionista il codice univoco che gli è stato assegnato dall’INPS;
​​il professionista, nell’apposita sezione, dovrà indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario;
l’erogazione del contributo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, verrà erogato direttamente a favore del professionista secondo le modalità da esso indicate.